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dal 13/11/2006
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REGOLAMENTO
I.C.I.
Data
Delibera: 21/03/2001
Numero Delibera: 11
Data entrata in vigore: 01/01/2001
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI(I.C.I.)
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Art.
1
Oggetto e scopo del regolamento.
1
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà
regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei
principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e
di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le
procedure di accertamento dell'imposta, di accertamento con
adesione, di incentivi per l'attività di accertamento, dispone in
materia di riscossione, di sanzioni e ravvedimento.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata
la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato
disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad
assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini
determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia
e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli
procedimenti.
Note:
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
Art. 2
Aree fabbricabili: deroghe.
1.
Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1
dell'art. 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i
terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti o/e da
imprenditori agricoli in via principale.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere
dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note:
CAPO II - NORME ANTIELUSIVE |
Art. 3
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.
1.
L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili
utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai
fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,
siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di
godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non
commerciale utilizzatore.
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Art. 4
Fabbricati inagibili o inabilitati.
1.
Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta
prevista all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
* il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da
costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
* i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo
parziale o totale;
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è
stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino
atta ad evitare danni a cose o persone.
3. L'inabitabilità deve essere dichiarata con idonea
documentazione e dovrà essere accertata con apposita perizia,
dall'Ufficiale sanitario.
Note:
CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE |
Art. 5
Esenzioni per immobili non destinati a compiti istituzionali.
| 1.
L'esenzione prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti a
titolo di proprietà, di diritto reale di godimento od in qualità
di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti Enti, dalle Aziende Unità sanitarie Locali non destinati
esclusivamente a compiti istituzionali. |
Art. 6
Pertinenze delle abitazioni principali.
1.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se
distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a
condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale
abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale
di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta
abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage
o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze
continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad
ogni altro effetto stabilito nel Decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di
esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso
Decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione
spetta soltanto per l'abitazione principale. Se l'abitazione
principale è costituita da diverse unità immobiliari,
distintamente iscritte in catasto o se la rendita suo tempo
attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute
variazioni strutturali oppure di destinazioni permanenti, il
contribuente dovrà far riferimento alla categoria e alla rendita
attribuite a fabbricati similari e presentare entro 12 mesi
denuncia di variazione all'UTE. Gli immobili accorpati per l'anno
di moratoria non sono soggetti a accertamenti o/e liquidazioni.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli
immobili per i quali questo comune è soggetto attivo, ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre
1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni successivi a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
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Art. 7
Aree divenute inedificabili.
1.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 446 del
15 dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso
dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai
versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In
particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve
conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune,
quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed
attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte
degli organi competenti, nonché dai vincoli istituiti ai sensi
delle vigenti leggi nazionali e regionali che importano l'inedificabilità
dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione
indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni
edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle
aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro
avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico
generale attuativo, né azioni , ricorsi o quant'altro avverso la
legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di
inedificabilità sulle aree interessate;
c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali attuativi
abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi
competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle
aree interessate conseguano da norme di legge approvate
definitivamente;
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica,
motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale
deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità
e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre
1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.
3. L'istanza di rimborso a pena di decadenza deve essere prodotta
entro e non oltre il 5° anno successivo alla data in cui si è
verificato il presupposto di non assoggettamento ad imposta.
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Art. 8
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.
1.
Ai fini di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i
valori in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti
dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504, del 30
dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come da
apposita tabella allegata al presente regolamento.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree
fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati,
con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31
ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono
confermati per l'anno successivo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento stabilire che per gli
anni dal 1993 al 1998 la misura del valore del terreno sia ridotta
nel modo seguente:
- anno 1993/1995 30%
- anno 1996/1997 20%
- anno 1998 10%
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Art. 9
Validità dei versamenti dell'imposta.
1.
I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un
contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto
degli altri.
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Art. 10
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.
1.
Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la
propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per
tali fattispecie viene applicata la detrazione prevista per
l'abitazione principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in
cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e
viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su
modulo predisposto dal Comune.
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Art. 11
Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni
di soggettività passive e relativa sanzione in caso di omissione.
1.
I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare, con lettera
raccomandata o presentazione a mano, su apposito modulo
predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la
modificazione della soggettività passiva, entro il termine
fissato annualmente per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, con la sola individuazione dell'unità immobiliare
interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si
considera omessa.
2. Per l'omessa comunicazione prevista al primo comma si applica
la sanzione amministrativa di L. 200.000 per ogni singola unità
immobiliare interessata.
Note:
CAPO IV - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA |
Art. 12
Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.
1.
L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente
anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a
quello cui si riferisce l'imposizione.
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Art. 13
Azioni di controllo.
1.
L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri
selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base
della capacità operativa dell'Ufficio Tributi.
2. Il funzionario responsabile I.C.I., in relazione al disposto
dell'art. 59, comma 1, lettera l) n. 5, del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per
il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti
con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze
e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto
dell'art. 59, comma 3 , del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione
anche per gli anni pregressi.
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Art. 14
Accertamento con adesione.
1.
E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno
1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, ICI,
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è
il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio.
Note:
CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE |
Art. 15
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
1.
Il funzionario responsabile I.C.I., prima di dare corso alla
notifica di accertamento può inviare ai soggetti obbligati,
invito nel quale sono indicati:
a) gli elementi indicativi dell'atto, della denuncia o della
dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di
adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per
eventualmente definire l'accertamento con adesione;
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente,
il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni
successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al
precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto
innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in
carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando
l'ammontare dell'imposta dallo stesso determinata con valida
documentazione a sosytegno indicando altresì il proprio recapito,
anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3,
anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per
tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli
per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un
periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del
soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta
rinuncia dell'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio formula
al contribuente l'invito a comparire.
5bis Qualora la convocazione non avvenga nei termini di cui al
comma precedente l'istanza s'intende accolta per gli
importi indicati nell'istanza. Per la definizione seguono i
termini di cui agli articoli successivi.
6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui
al comma 2 perde efficacia.
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Art. 16
Procedura per l'accertamento con adesione.
1.
L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti
articoli 14 e 15 può essere definito anche da uno solo degli
obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per
tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o
dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore
definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente
ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali
riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o
dichiarazione.
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Art. 17
Atto di accertamento con adesione.
1.
L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice
esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del
servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli
elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della
maggiore imposta, è ridotta a un quarto.
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Art. 18
Adempimenti successivi.
1.
Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di cui al precedente art. 17 con le modalità previste al
successivo art. 21.
2. Le somme dovute se d'importo superiore a £. 500.000 possono
essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente,
in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo.
L'importo della prima rata è versato entro il termine del comma
1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al
saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto
di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo
restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per
cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora
dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di corso alla procedura coattiva di cui
all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. quanto dovuto sarà
dato
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Art. 19
Perfezionamento della definizione.
1.
La definizione si perfeziona con il versamento di cui al
precedente art. 18, comma 1, ovvero il versamento rateale di cui
al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo
di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 18.
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Art. 20
Compenso incentivante al personale addetto.
1.
In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere istituito un fondo
speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi del
Comune.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con
l'accantonamento fino ad un massimo del 3% delle riscossioni
dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni
e degli interessi.
Note:
CAPO VI - INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO |
Art. 21
Utilizzazione del fondo.
1.
Le somme di cui al precedente art. 20 viene destinato dalla Giunta
comunale con apposito proprio atto entro il 31 dicembre di ogni
anno per il potenziamento del servizio.
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Art. 22
Modalità di effettuazione dei versamenti.
1.
I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in
autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
a) il concessionario della riscossione dei tributi;
b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria;
c) il versamento tramite conto corrente bancario.
Note:
CAPO VII - RISCOSSIONE |
Art. 23
Differimento o rateizzazione dei versamenti.
1.
Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di
versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per
tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da :
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella
medesima deliberazione.
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Art. 24
Sanzioni ed interessi.
1.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo
dovuto, con un minimo di lire 100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la
sanzione amministrativa dal 50% al 100% per cento della maggiore
imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 500.000. La stessa sanzione si applica per
le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni la richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un 1/4 se,
entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare
del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11,
comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una
sanzione amministrativa di L. 100.000.
8. Le sanzioni previste dal presente articolo non sono
trasmissibili agli eredi.
Note:
CAPO VII - SANZIONI - RAVVEDIMENTO |
Art. 25
Ritardi ed omessi versamenti.
1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle
comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%
per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio
o concessionario diverso da quello competente.
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Art. 26
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
1.
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del
servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a
pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli
elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per
la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei
minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il
trasgressore o il soggetti obbligati in solido, possono definire
la controversia con il pagamento di 1/4 della sanzione indicata
nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine,
produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione
si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'art. 18, del D. Lgs. N. 472/1997, sempre entro il termine di
sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene
improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in
ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento
delle somme dovute nel temine di sessanta giorni dalla sua
notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed
altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non intende
addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e,
infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione
immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del
servizio , nel termine di decadenza di un anno dalla loro
presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato
a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
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Art. 27
Irrogazione immediata delle sanzioni.
1.
In deroga alle previsioni dell'articolo 26, le sanzioni possono
essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di
accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo
pari a un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore
a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più
gravi, entro sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento.
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Art. 28
Ravvedimento
1.
La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) a un ottavo del minimo ( 3,75% ) , nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un ottavo del minimo ( 3,75% ), nei casi di omissione o di
errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi
dall'omissione o dall'errore;
c) a un sesto del minimo ( 5% ) o a un quinto del minimo (6 %) [
fino al 10-05-2000 e dal 11-05-2000 ] , se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero,
quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c1) a due sesti (10%) del minimo entro due anni dall'omissione o
dall'errore;
c2) a quattro sesti ( 20%) del minimo entro tre anni
dall'omissione o dall'errore;
d) ad un ottavo del minimo ( 3,75% ) di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa
viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
e) per la regolarizzazione di errori formali eseguiti entro 90
giorni non sono applicabili le sanzioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno.
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Art. 29
Norme abrogate.
1.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Note:
NORME FINALI |
Art. 30
Pubblicità del regolamento e degli atti.
1.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
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Art. 31
Entrata in vigore del regolamento.
| 1.
Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno
successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30
giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. |
Art. 32
Casi non previsti dal presente regolamento.
1.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno
applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
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